PROTEZIONE DAGLI EFFETTI DEL CALORE

Le elevate temperature, specie nel caso di lavorazioni faticose ed in assenza di adeguate pause di recupero, oltre ad essere causa di possibili malori possono ridurre le capacità di attenzione del lavoratore nonché aumentare il rischio di infortuni.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi a cui i lavoratori sono esposti compresi quelli correlati alle patologie da calore (le più frequenti sono: il colpo di calore, crampi da calore, dermatite da sudore) ed adottare misure per la protezione dei lavoratori, dagli effetti da calore.

Anche l'INL si è pronunciato in merito alle misure di prevenzione con la nota 3783/2022 che richiama in sostanza la precedente nota del 2 luglio 2021, n. 4639 nella quale si raccomandava di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo. La nota citava inoltre, il Messaggio INPS n. 1856 del 03/05/2017, con cui l’Istituto disponeva testualmente che “… le temperature eccezionalmente elevate (superiori a 35°), che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, possono costituire evento che può dare titolo alla CIGO”.Situazione richiamata anche nel messaggio INPS 2999 del 28/07/2022, sempre sul tema: eventi meteo - temperature elevate.

Vi segnaliamo alcuni strumenti informativi/formativi disponibili cliccando sui link di seguito suggeriti:

 

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  DECALOGO PER LA PREVENZIONE DELLE
  PATOLOGIE DA CALORE

 

pdf icon   OPUSCOLO INAIL

 

Comitato Regionale di Coordinamento ex art. 7, D.Lgs. n. 81/2008 – Regione Toscana 

pdf icon   LINEE GUIDA