Statuto

Art. 1 Costituzione
Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile e dell'allegato H del C.C.N.L. 5 luglio 1995 è costituito L'Ente Comitato paritetico per la sicurezza e la formazione in edilizia della provincia di Macerata.

 

L'Ente non ha scopo di lucro. L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra ANCE, INTERSIND e le Federazioni Nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché, fra Assindustria Macerata – Sezione dei Costruttori della Provincia di Macerata e la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL della provincia di Macerata. L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 19.09.1994 n. 626 e successive modifiche e integrazioni nonché ai sensi dei decreti ministeriali del 07.05.1997 e del 06.08.1997.

 

Art. 2 Partecipazione al sistema sicurezza e formativo edile
L'Ente fa parte, da un lato, del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente del lavoro, e dall'altro, del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

 

Art. 3 Scopi statutari
L'Ente ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro ed in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.
Ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione e l'attuazione di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua; qualificazione e riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per gli operai, impiegati e quadri.

 

 

Art. 4 Attività dell'Ente
Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'ente:
1. Si avvale:

Della propria struttura tecnica;
Delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
Di soggetti pubblici o privati competenti in materia;

2. Suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
• Allo svolgimento di corsi di prevenzione per persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
• All'introduzione ed allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
• All'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione e, nonché i coordinatori per la sicurezza;
• All'attuazione di interventi formativi per giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari, giovani neodiplomati e neolaureati, giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione lavoro, personale dipendente di imprese, manodopera femminile, lavoratori in mobilità;

3. Promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale e di propaganda sui temi della sicurezza, della salute e della formazione.

4. Si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentanti dell'Enti, delle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

5. Esercita, con le procedure di cui al successivo art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

6. Inoltre:

Svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626;
Svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori, fornendo consulenze alle imprese e organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse;
Provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
Certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza.

 

 

Art. 5 Sede e durata
L'Ente ha sede a Macerata. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

 

 

Art. 6 Rappresentanza legale
La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 7 Composizione del Consiglio di Amministrazione
L'Ente è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di 6 membri designati pariteticamente:

3 dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 1 e 3 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 anni e possono essere confermati; è però data facoltà alle Organizzazioni designate di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del mandato. I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati, per qualunque causa, prima della scadenza del mandato, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Tutte le cariche sono gratuite.

 

 

Art. 8 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza
Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazione dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, dall'Associazione Costruttori edili o dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di Presidenza; il Presidente come specificato all'art. 6, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di Presidenza è delegato dal Consiglio di Amministrazione a:

curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione seguendone l'esecuzione;
intrattenere rapporti con i terzi a nome dell'Ente;
proporre al Consiglio di Amministrazione la ratifica della nomina del Segretario di cui al successivo art. 12;
proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina dei tecnici;
predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Presidenza inoltre gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Comitato di Presidenza valgono le disposizioni previste dall'art.7 per il Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 9 Convocazione ed attività del Consiglio di Ammministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta ogni 3 mesi e in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente, dal Vicepresidente o da almetno tre membri del Consiglio di Amministrazione stesso.

Ove le riunioni non siano preventivamente programmate, la convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, mediante tempestivo preavviso.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, di norma, il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:

• definire e deliberare i programmi di attività
• approvare il piano previsionale delle entrate e delle uscite dell'Ente nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative
• approvare il bilancio consuntivo, che scade il 30 settembre di ogni anno
• verificare il funzionamento della struttura operativa dell'Ente, predisponendo gli opportuni adeguamenti
• deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali
• nominare il Segretario di cui al successivo art. 12, su proposta del Comitato di Presidenza
• definire i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati e ratificarne la nomina
• proporre ogni utile iniziativa volta a favorire la diffusione della sicurezza e della formazione in edilizia in conformità degli scopi individuati dalle parti sociali.

 

 

Art. 10 Validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione
Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno metà più uno dei componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Delle adunanze viene redatto il verbale dal Segretario o in assenza da un incaricato dal Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

 

 

Art. 11 Bilanci dell'Ente
L'esercizio dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo. Al fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza predispone il bilancio consuntivo in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi da parte del Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Entro lo stesso termine deve essere approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo, correlato alle previsioni e programmazioni delle attività.

Nel periodo intercorrente tra il 1 ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui ai commi secondo e terzo, il piano previsionale delle entrate e delle uscite deve essere predisposto in forma analitca dal Comitato di Presidenza e trasmesso alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 nonché alla Commissione paritetica nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro. Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni Nazionali di cui all'art. 1.

 

 

Art. 12 Il Segretario
Le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 possono provvedere alla designazione del Segretario sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

 

 

Art. 13 Entrate
Le entrate del Comitato sono costituite da:

Contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Macerata ad esse aderenti;
Interessi attivi su predetti contributi;
Sanzioni per ritardato pagamento dei contributi di cui alla lettera a. ;
Somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
Finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali e internazionali.

 

 

Art. 14 Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è costituito:

Dai beni mobili e immobili che per acquisti lasciti donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
Dagli avanzi di gestione e dalle sommme destinate a formare speciale riserve di accantonamenti;
Dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazione di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

 

 

Art. 15 Controversie
Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Associazioni nazionali di cui all'art.1 che decidono in via definitiva.

Art. 16 Intervento sui luoghi di lavoro ai fini dell'igiene e della sicurezza
Per l'attività di cui al punto 5 dell'art. 4, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

• Su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime e ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione e concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;

• Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite ai luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Segretario dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte dal Consiglio di Amministrazione ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro;

• Il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune,indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Segretario. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Segretario. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 per le iniziative del caso. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, ne le esimono da dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

 

 

Art. 17 Il Segreto d'Ufficio
I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 4 punto 5 ed il personale dell'ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e, se previsto, nel rispetto della L. 675/1996.

 

 

Art. 18 Collegio dei Sindaci Revisori

• COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri designati rispettivamente: uno dal Collegio dei Costruttori Edili della Provincia di Macerata; uno dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in accordo tra loro e il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art.1.

I membri del collegio sindacale designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragioneri collegiati, oppure nell'Albo dei dottori commercialisti, oppure nel registro dei Revisori contabili. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei conti o nel Registro dei Revisori Contabili. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

COMPENSI
Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo, i cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

DURATA
I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

ATTRIBUZIONI
I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili. Essi devono riferire subito dopo il Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura. I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

 

 

Art. 19 Personale dell'Ente
L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta deel Comitato di Presidenza, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità. Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alla normativa vigente, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile. Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

Art. 20 Liquidazione
La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art.1, su conforme decisione congiunta delle Associazioni Nazionali, sentito il parere della Commissione Nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori. Trascorsi i sei mesi dalla data di messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione terrritoriale. Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

 

 

Art. 21 Modifiche dello Statuto dell'Ente
Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni Territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

 

Macerata, li 16 Novembre 2009