ADDETTO ANTINCENDIO

D. Lgs 81/08
art. 18 c 1 lett b)
Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità produttiva.

art 43 lett e bis
il datore di lavoro garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro....

art 46 c. 2
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. (c.d. Piano di Emergenza)

 

lI D. M. 01/09/2021 rende obbligatorio il Registro dei controlli,  all’interno del quale andranno annotati "i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.... "

Il D.M. 02/09/2021
art. 4  " i lavoratori designati frequentano i corsi di formazione e di aggiornametno ...."
art 5 "gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale......"

  

IMPORTANTE:
I nominativi degli INCARICATI vengono comunicati a tutto il personale attraverso un Ordine di servizio della Direzione, debitamente pubblicizzato nell’unità produttiva.

Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati da personale esperto; Deve essere assicurato, in caso di necessità, l’agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi. 

 

 

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