Secondo l’Accordo Stato-Regioni (rep. atti n. 221/CSR) (rep. atti n. 59/CSR), la formazione obbligatoria per i lavoratori, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, deve essere aggiornata ogni cinque anni. Tuttavia, per i lavoratori del settore edile si applicano regole differenti: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per l’edilizia, siglato il 3 marzo 2022, stabilisce che l’aggiornamento della formazione, della durata di 6 ore, debba avvenire CON CADENZA TRIENNALE.
La periodicità quinquennale costituisce il livello minimo generale previsto dalla disciplina, ferma restando la possibilità, per specifici settori ad elevato rischio, di prevedere obblighi formativi più stringenti in sede contrattuale e bilaterale. Il documento FORMEDIL del 22 gennaio chiarisce definitivamente che il recepimento dell’Accordo Stato Regioni a livello generale non incide sull’obbligo contrattuale previsto dal CCNL, che resta pienamente vigente nell’ambito del comparto edile.
