DESTINATARI
Lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio di prevenzione incendi.
Datore di lavoro nelle imprese fino a 5 lavoratori
Normativa di riferimento
D.lgs 81/2008 art 34 art 36 art 37 art 46; Decreto Ministeriale 02/09/2021 (in vigore dal 04/10/2022)
DECRETO MINISTERIALE 02/09/2021 ALLEGATO III
Durata
LIVELLO 1 (ex rischio BASSO) | durata minima 4 ore | |
LIVELLO 2 (ex rischio MEDIO) | durata minima 8 ore |
Validità
Ogni 5 anni dal conseguimento dell’attestato è previsto:
un aggiornamento di 2 ore per il LIVELLO 1
un aggiornamento di 5 ore per il LIVELLO 2
Gli addetti Antincendio che alla data del 04/10/2022 risultano formati da più di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento entro il 04/10/2023.
Gli addetti Antincendio che sono invece in possesso di un attestato valido (ai sensi della vecchia normativa D.M. 10/3/98) devono fare l’aggiornamento alla scadenza dei 5 anni.