DESTINATARI
Lavoratori designati dal datore di lavoro come addetti al servizio di prevenzione incendi.
Datore di lavoro nelle imprese fino a 5 lavoratori

Normativa di riferimento
D.lgs 81/2008 art 34 art 36 art 37 art 46; Decreto Ministeriale 02/09/2021 (in vigore dal 04/10/2022)

DECRETO MINISTERIALE 02/09/2021  ALLEGATO III

Durata

LIVELLO  1 (ex rischio BASSO) durata minima 4 ore
LIVELLO  2 (ex rischio MEDIO) durata minima 8 ore

Validità
Ogni 5 anni dal conseguimento dell’attestato è previsto:
un  aggiornamento di 2 ore per il LIVELLO   1
un  aggiornamento di 5 ore per il LIVELLO   2 

Gli addetti Antincendio che alla data del 04/10/2022 risultano formati da più di 5 anni devono effettuare l’aggiornamento entro il 04/10/2023.

Gli addetti Antincendio che sono invece in possesso di un attestato valido (ai sensi della vecchia normativa  D.M. 10/3/98) devono fare l’aggiornamento alla  scadenza dei 5 anni.

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